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Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Ottava annualità - MIMIT

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Cos'è

L'agevolazione promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

A chi si rivolge

Il credito d’imposta è rivolto alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Cosa prevede

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. Con la legge di bilancio per l’anno 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 230, la misura quotazione PMI era stata prorogata al 31/12/2021. Con la legge di bilancio per l’anno 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 46, la misura era stata prorogata al 31/12/2022 con parziale modifica delle condizioni (la copertura dei costi, per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, era consentita sino ad un importo massimo di 200.000 euro). Con la legge di bilancio per l’anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 395, la misura è stata prorogata al 31/12/2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro. Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (“DL Proroghe”), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024) ed è possibile chiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro. Da ultimo, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 449, ha disposto la proroga della misura per le quotazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, prevedendo una dotazione finanziaria pari a:- 3 milioni di euro per l’anno 2025 - 3 milioni di euro per l’anno 2026Restano ferme le condizioni, i criteri di ammissibilità delle spese e le modalità di concessione del credito d’imposta già stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi.

Spese ammesse

  • Servizi, brevetti e licenze

Apertura e chiusura

Per le quotazioni avvenute nell’anno 2025 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31dicembre 2025) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2025 sino al 31 marzo 2026.

Codici ATECO

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Riferimenti normativi

  • "Legge di bilancio" 2023 (art. 1 comma 395).

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