Cos'è
Credito d’imposta per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le imprese beneficiarie devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Cosa prevede
È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari a un importo percentuale dei costi sostenuti per gli investimenti in beni strumentali tradizionali e tecnologicamente avanzati, sia materiali sia immateriali. Per ciascuna categoria sono previsti limiti di spesa ammissibili. Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, dal periodo d’imposta di entrata in funzione dei beni (per i beni strumentali tradizionali) o di interconnessione degli stessi (per i beni strumentali 4.0). Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap. Per dettagli relativi alle categorie di beni agevolati e alla misura del credito, si veda:https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
Spese ammesse
- Impianti/Macchinari/Attrezzature
Codici ATECO
Tutti i settori economici
Comuni
Titti i comuni
Riferimenti normativi
Articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019
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